Il corso RLS della durata di 32 ore è disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09.
L’Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’RLS attraverso il corso di formazione della durata di 32 ore riceve una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione.
L’RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) deve essere nominato in ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori.
Nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con oltre 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.
Al termine del percorso formativo e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.
La formazione degli RLS deve essere aggiornata ogni anno.
La legislazione di riferimento:
I concetti di pericolo e rischio:
Ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
La sicurezza negli ambienti di lavoro:
I rischi negli ambienti di lavoro:
Il documento di valutazione dei rischi:
Nozioni di tecniche della comunicazione:
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